Art. 5.
(Benefìci alle imprese).

      1. Per le imprese situate nel comune e nella provincia di Catanzaro che esercitano attività industriale è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla medesima data di entrata in vigore.
      2. Ai sensi del comma 1, per investimento si intende: la realizzazione di nuovi impianti; il completamento di opere sospese; la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti; l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria; la riconversione di imprese già esistenti.
      3. Per le attività economiche avviate a decorrere dal 1o gennaio 2008, le imprese di cui al comma 1 sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società (IRES) agevolata, rispettivamente, con una riduzione del 30 per cento per i primi due anni di attività e del 40 per cento nei successivi tre anni. Le imprese di cui al periodo precedente, per poter usufruire dei benefìci fiscali previsti dal presente articolo, devono impiegare non più di trenta dipendenti alla data del 1o gennaio 2008.

 

Pag. 7